Art. 1. - È costituita l'associazione denominata "EUROPA LATINA". "EUROPA LATINA" è un’associazione senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

 

Fini dell’Associazione

 

Art. 2. - L'associazione EUROPA LATINA, i cui promotori sono persuasi che le lingue classiche siano radice essenziale della cultura europea, irrinunciabile deposito di conoscenza umanistica e scientifica e ambito privilegiato per conversare con le grandi anime del passato, persegue i seguenti scopi:

  • diffonde la cultura classica promovendo una rete di relazioni tra persone, associazioni ed enti;
  • amplia la conoscenza delle lingue e della letteratura classica, proponendo anche autori non inseriti nel canone scolastico;
  • allarga gli orizzonti della didattica del greco e del latino;
  • favorisce la ricomposizione della cultura scientifica ed umanistica, anche nella prospettiva della "didattica delle competenze";
  • si propone come strumento di educazione permanente;
  • rivaluta il ruolo delle lingue classiche nella comunicazione scientifica e culturale in Europa;
  • progetta strumenti di valorizzazione dell’eccellenze scolastiche.

 

Attività

Art. 3. - L'associazione EUROPA LATINA, per raggiungere i propri fini, promuove in particolare:

  • attività culturali, per esempio convegni, conferenze, seminari, scambi di esperienze tra docenti e studiosi;
  • attività di formazione, per esempio corsi di aggiornamento, anche on line, per insegnanti orientati a rinnovare la didattica delle lingue classiche, ed inoltre corsi, incontri e certamina per gli studenti;
  • attività editoriale, per esempio atti di convegni, materiale didattico, studi e ricerche, anche in formato elettronico.

 

Soci

Art. 4. - L'associazione EUROPA LATINA è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gl'ideali.

Art. 5. - Per iscriversi all’Associazione occorre compilare il modulo di richiesta e versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione dev’essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. - I soci sono tenuti a rispettare le norme statutarie e l'eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, o di acclarata indegnità morale, il Consiglio direttivo interviene, applicando, secondo la gravità, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione. La qualità di socio si perde per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni, per espulsione. L’espulsione è comminata dal Consiglio per contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, per comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento di espulsione alla prima assemblea ordinaria, che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 7. - I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi.

Art. 8. - L’Associazione può aderire a enti, federazioni ed associazioni, pur mantenendo la propria autonomia, e può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

 

Risorse

Art. 9. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • quote associative annuali;
  • liberalità, contributi, lasciti e donazioni.

La quota associativa annuale è stabilita, per il primo anno, in 30 euri; per gli anni successivi sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può stabilire e richiedere contributi straordinari, per organizzare gli eventi culturali di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto. Elargizioni in denaro, donazioni e lasciti sono accettati dall'Assemblea, che ne delibera l’impiego in armonia con le finalità statutarie. L’Associazione può concludere negozi utili o necessari agli scopi statutari.

È vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

Art. 10. - L’anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro aprile.

Il bilancio va depositato per la consultazione presso la sede dell’Associazione, o trasmesso a i soci, almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

 

Organi e cariche sociali

Art. 11. - L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

 

Consiglio Direttivo

A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche più, purché in numero dispari. Le cariche sociali non dànno, di norma, diritto ad alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo:

  • redige gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
  • stende i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • delibera circa la quota sociale;
  • stabilisce le previsioni di spesa;
  • rappresenta le istanze dei soci;
  • vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci;
  • delibera, a maggioranza, l’eventuale sospensione o espulsione dei soci;
  • decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea;
  • redige il regolamento, quando lo ritenga necessario;
  • delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed inviate ai soci tramite posta elettronica. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e quando se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei componenti. Il Consiglio Direttivo può convocare l’assemblea dei soci quando lo ritenga opportuno.

Art. 12. - Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei membri.  I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è convocato:

  • dal presidente o dal vicepresidente;
  • da almeno due terzi dei membri; 
  • da almeno metà più uno dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le voci di spesa e di entrata in un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in voci, le previsioni delle spese e delle entrate per l'anno successivo;
  • stabilire gl'importi delle quote annuali.

Di ogni riunione è redatto verbale scritto da inviarsi ai soci.

 

Assemblea

Art.14. - Il numero dei soci non è soggetto a limiti. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci maggiorenni iscritti almeno trenta giorni prima della convocazione; i soci possono farsi rappresentare con delega da altri soci, ma le deleghe non possono essere date a consiglieri e revisori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissentono. I soci minorenni partecipano all’Assemblea, ma esprimono solo parere consultivo. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile; è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria, quando sia necessario o richiesto dal Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria, come pure la straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti, e delibera validamente a maggioranza.

L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio del relativo verbale.

Art. 15. - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, che sottoscrivono il verbale finale.

 

Presidente

Art. 16. - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e dura in carica tre anni: a lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente:

  • cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio, il quale ratifica alla prima riunione;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell’associazione;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, ed eseguire le operazioni deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea.
  • Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Scioglimento e modificazioni statutarie

Art. 17. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con la metà più uno dei soci. Il patrimonio residuo dell’ente dev’essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. L'Assemblea potrà modificare lo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo, o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.

 

Norma finale

Art. 18. - Per quanto non previsto dallo Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.